Il Tar Lazio ribadisce che per modificare le aperture in facciata di un fabbricato è necessario il permesso di costruire
nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, ex art. 3, comma 1d del D.P.R. n. 380 del 2001, soggetti al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1c del D.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. Tar Lazio, II bis, n. 10930 del 2017); che dunque correttamente l’Amministrazione ne ha ordinato la rimozione, siccome abusiva, ex art. 33 del D.P.R. n. 380 del 2001.