LAVORI IN ECONOMIA
Durante la mia attività di geometra mi è capitato spesso di trovare pratiche o sentire persone (purtroppo anche tecnici) che vorrebbero eseguire i lavori di ristrutturazione di un immobile in economia per evitare magari di spendere soldi “inutili” destinati al direttore dei lavori o alla sola pratica edilizia.
Quando si ristruttura un immobile innanzitutto dovremmo prima soffermarci sul tipo di lavoro che intendiamo svolgere e cioè se sono lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione; facciamo un esempio: se il sig. Mario Rossi vuole rifare il bagno può farlo tranquillamente in proprio senza far intervenire nessun tecnico che rediga una pratica edilizia e senza un’impresa che svolga il lavoro e gli interventi che potrà svolgere all’interno dell’immobile saranno quelli di asportazione e successiva posa in opera dei rivestimenti, del pavimento, cambio dei sanitari e di tutte quelle piccole opere di ristrutturazione che può eseguire in prima persona in quanto sono interventi di ordinaria manutenzione.
Se invece il Sig. Mario Rossi vuole spostare la porta del bagno, perché vuole mettere magari una vasca ad angolo e nello spazio attuale non entra, non può più fare i lavori in economia, o meglio non può più svolgere i lavori in prima persona, ma deve necessariamente chiamare una ditta che svolga il lavoro e denunciare i lavori che vorrà svolgere al Comune di appartenenza.
In questo caso parliamo di straordinaria manutenzione e siamo obbligati, come detto, a presentare al Comune di appartenenza una pratica edilizia completa di un progetto a firma di un tecnico abilitato con indicazione della ditta che dovrà eseguire i lavori.
Poniamo che sempre il Sig. Rossi debba rifare il bagno con la vasca che piace tanto alla moglie: dovrà quindi farsi fare un preventivo da una ditta di sua fiducia, dovrà incaricare un tecnico che svolga funzione di progettista e direttore dei lavori che dovrà presentare una pratica urbanistica dove dovrà indicare chi è che svolge i lavori descritti di straordinaria manutenzione.
![]() |
Il titolare della ditta, essendo un amico di fiducia del Sig. Rossi, non applicherà i prezzi che farebbe ad un’altra persona, ma magari gli andrà incontro applicando la tariffa oraria degli operai e la lista del materiale occorrente per le lavorazioni.
In questo caso redigerà un preventivo in economia, e cioè indicherà nelle lavorazioni quante ore lavorerà l’operaio specializzato, il qualificato ed il comune per completare l’opera; ad esempio per la demolizione del pavimento e rivestimento del bagno potranno servire 2 ore di operaio qualificato (demolizione e asportazione sanitari) e 3 ore di operaio comune (raccolta dei materiali di risulta ed assistenza al qualificato), mentre per il rifacimento della pavimentazione e del rivestimento e per la posa dei sanitari serviranno 2 ore di operaio comune (per assistenza al qualificato, 2 ore di qualificato per posa di rivestimenti e pavimenti e 2 ore di specializzato per posa di sanitari), nello specifico si avrà ad esempio. |
Demolizione e asportazione sanitari
Operaio comune h 3 x €/h 28,22 = € 84,66
Operaio qualificato h 2 x €/h 31,18 = € 62,36
Rifacimento pavimentazione, rivestimento e posa sanitari
Operaio comune h 2 x €/h 28,22 = € 56,44
Operaio qualificato h 2 x €/h 31,18 = € 62,36
Operaio specializzato h 2 x €/h 33,50 = € 67,00
Costo materiale € 2’000,00
Facendo un rapido calcolo vedremo che il Sig. Rossi dovrà all’amico imprenditore la somma di € 2’332,82 per il rifacimento del bagno in economia e non magari € 5’000,00 che pagherebbe una persona a qualsiasi impresa per la ristrutturazione di un bagno.
Vediamo infine qual è la differenza tra lavori di manutenzione ordinaria (che può svolgere direttamente in proprio il Sig. Rossi) e lavori di manutenzione straordinaria (che per poter svolgere questi lavori il sig. Rossi deve necessariamente chiamare l’amico suo imprenditore).
Lavori di manutenzione ordinari: “sono tutti quegli interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti” (fonte Testo unico Edilizia); sono quindi compresi i lavori di tinteggiatura, intonaci, riparazione o sostituzione in parte di gronde, recinzione, finestre, grate, pavimentazioni di corti esterne o di vani interni all’abitazione, demolizione e rifacimento del massetto e della pavimentazione, demolizione e rifacimento del rivestimento, la sostituzione di sanitari, piccole modifiche o riparazioni all’impianto elettrico o idrico.
Lavori di manutenzione straordinaria: “sono tutti quegli interventi concernenti la realizzazione di opere e modifiche per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici esistenti e la realizzazione e l’integrazione dei servizi igienico sanitari e tecnologici” (fonte Testo Unico Edilizia); sono quindi compresi quei lavori quali la demolizione o ricostruzione di murature, rifacimento ex-novo di impianti (elettrico, termoidraulico), sostituzione degli infissi quando viene a variare il colore o il materiale od anche modifiche di facciata (ad esempio variazione da portafinestra a finestra).
Pertanto, se il Sig. Rossi volesse ristrutturare il bagno, modificando l’apertura per l’accesso al vano, ricade nelle opere di straordinaria manutenzione e quindi soggetta a pratica urbanistica (CILA nel nostro caso) e potrà svolgere i lavori in economia dando mandato al suo amico imprenditore.
Nel caso invece la Sig.ra Maria volesse ristrutturare il bagno cambiando solamente i sanitari, i rivestimenti e magari anche tinteggiandolo di un altro colore, potrebbe chiamare il Sig. Rossi, dato che ora ha appaltato i lavori di straordinaria manutenzione all’amico imprenditore, che potrebbe aiutarla nei lavori di ordinaria manutenzione svolgendoli in economia. | ![]() |
Pertanto i lavori che possono essere svolti in economia da un cittadino sono solamente i lavori di ordinaria manutenzione, mentre tutti i lavori di straordinaria manutenzione devono essere appaltati per forza ad una ditta che potrà o non potrà eseguirli in economia