Il Glossario del Geometra

In questa pagina puoi trovare alcune delle terminologie e delle sigle, a volte incomprensibili, che puoi leggere su una pratica edilizia.

Sono permessi con la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata gli interventi di manutenzione straordinaria sempre che non vi siano interventi strutturali o non cambino i parametri urbanistici; generalmente i lavori di manutenzione straordinaria sono quelli in cui si determina una nuova distribuzione degli spazi interni senza modifiche delle facciate o dei volumi.

La SCIA consente di attuare tutti quegli interventi che non ricadono nella CILA o nel permesso di costruire.

Costituisce un potenziamento della CILA ed include non solo tutta la gamma degli interventi di manutenzione straordinaria, ma anche interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia anche su parti strutturali o sull’involucro.

La SCIA viene generalmente utilizzata per gli interventi sull’involucro, quali la coibentazione a cappotto, l’apertura o la modificazione di vani finestra oppure l’apertura di canali di aerazione / ventilazione;

E’ un provvedimento amministrativo inoltrato all’autorità comunale che abilita l’esecuzione di un intervento edilizio in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica e alla normativa edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza.

La SCIA 2 (EX DIA ONEROSA) è riconosciuta come procedura facoltativa alternativa al permesso di costruire e risulta disciplinata nell’ordinamento nazionale; tuttavia la competenza in materia urbanistico/edilizia tra stato e regioni ha poi motivato molte Amministrazioni regionali a legiferare sul tema con norme tendenti a regolarne l’ambito di applicazione e gli interventi specifici.

La SCIA 2 consente di attuare tutti quegli interventi di ristrutturazione edilizia pesante e molti interventi non rientranti in SCIA semplice. Trai più importanti i cambi di destinazione d’uso, demolizione e ricostruzione di solai, travi e pilastri, tettoie, serre, piscine esterne, cantine e parcheggi pertinenziali;

La Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) è una procedura amministrativa del campo dell’edilizia che è disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Testo Unico dell’Edilizia, il d.p.r. 380 del 2001, anche se le sue origini si ritrovano nell’art. 26 della legge 47/85, quando è stato introdotto il primo condono edilizio. La D.I.A. è stata introdotta con uno scopo ben preciso, ovvero rendere più snelle e semplici le pratiche burocratiche atte alla realizzazione di alcuni interventi edilizi.

La DIA è un atto amministrativo molto utilizzato dai cittadini, almeno fino a luglio 2010, anno in cui sono state introdotte procedure ancora più semplici nella loro attuazione: la S.c.i.a. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e la C.i.l. (Comunicazione Inizio Lavori).

La DIA è stata inizialmente introdotta per realizzare le cosiddette opere interne, ma la sua disciplina è stata poi in seguito ampliata in modo più generale a tutti quegli interventi che sono previsti dall’art. 6 del Testo Unico. Il T.U. dell’edilizia definisce le opere realizzabili con D.I.A. come quelle non realizzabili con il permesso di costruire (Art. 10 T.U.) o con attività di edilizia libera (Art. 6 T.U.).

La Denuncia di Inizio Attività è necessario presentarla quando l’opera è soggetta a vincoli dovuti a motivi paesaggistici e culturali e quando attraverso i lavori da attuare si ha un cambiamento della volumetria o della sagoma della struttura, cioè quando vi è un cambiamento della struttura dell’immobile.

Gli interventi che rimangono soggetti alla Denuncia Inizio Attività, quindi, sono solitamente quelli in cui troviamo una D.I.A. onerosa, ovvero quando è richiesto il pagamento di oneri concessori e si utilizza la D.I.A. come procedura alternativa al Permesso di Costruire.

Questa procedura in gergo è chiamata Super D.I.A. ed è impiegata, ad esempio, quando si tratta di edifici realizzati con piani urbanistici attuativi, che danno le indicazioni sulla volumetria e sulle dimensioni dell’immobile.

Calcolare il valore di un bene immobile (talvolta attraverso una perizia di stima) è opportuno prima di vendere o comprare, nonché per accertarsi che il prezzo individuato sia congruo rispetto al valore di mercato; tale calcolo deve rispettare i requisiti dettati dalla Normativa Europea tramite l’I.V.S. (Internation Valutation Standards);

L’Attestato ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio.

Deve essere rilasciato in caso di edifici o unità immobiliari costruiti, venduti o locati; qualora si tratti di un nuovo edificio, l’attestato è a cura del costruttore, mentre, ove l’edificio è esistente, è prodotto a cura del proprietario. In caso di vendita o nuova locazione, il proprietario deve rendere disponibile l’Attestato al potenziale acquirente o al nuovo locatario.

Deve essere altresì prodotto in caso di ampliamento volumetrico (quando il volume lordo o climatizzato risulta superiore al 20% rispetto all’esistente) ed in caso di ristrutturazioni importanti (in questa categoria rientra anche la manutenzione ordinaria o straordinaria a condizione che tali interventi edilizi riguardino il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio).

Grazie all’Attestato di Prestazione Energetica si può anche accedere agli incentivi ed alle agevolazioni fiscali nazionali per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio e dell’impianto.

La determinazione e l’accertamento dei valori millesimali in un edificio in condominio avviene mediante un’operazione tecnica che comporta la misurazione della superficie reale di ogni singola unità immobiliare che deve essere ragguagliata, in millesimi, al volume o alla superficie totale dell’edificio.

Sono escluse dal calcolo le parti esterne al fabbricato e non edificate, per esempio le aree a cortile, parcheggio, giardini se comuni.

Verifica la presenza o meno di protesti, pregiudizievoli di Conservatoria e/o procedure concorsuali;

Pubblico Registro Automobilistico, è possibile effettuare visure su autoveicoli, motoveicoli o rimorchi effettuabili con targa o numero telaio;

Sovrapposizione mappe catastali con mappe satellitari.

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