SCIA – Alternativa al permesso di costruire (super SCIA)

La SCIA (segnalazione certificata inizio attività) è disciplinata dall’art. 23 del dpr 380/2001 ed è stata introdotta in alternativa alla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA).

Gli interventi realizzabili mediante SCIA sono, ad esempio:

  • Interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche sostanziali o parziali ad un organismo edilizio, come un aumento della volumetria complessiva o una modifica dei prospetti;
  • Mutamenti della destinazione d’uso o interventi che modifichino la sagoma degli immobili, limitatamente a quelli compresi nelle zone omogenee A, sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
  • Interventi di nuova costruzione (o ristrutturazione urbanistica), regolati da piani attuativi o accordi negoziali, contenenti specifiche disposizioni costruttive, tipologiche o plano-volumetriche.

La SCIA deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, tramite presentazione della pratica, accompagnata da dettagliata relazione e firma del progettista abilitato, allo sportello unico.

Compito del progettista che richiede la SCIA è asseverare la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Ultimato l’intervento bisognerà presentare allo sportello unico un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera.