Bonus barriere architettoniche

Bonus barriere architettoniche

In Italia è possibile richiedere il bonus barriere architettoniche, l’agevolazione fiscale che mira ad incentivare gli interventi per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

La Legge di Bilancio 2023 ha esteso fino al 2025 l’agevolazione per la realizzazione di interventi mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici preesistenti.

L’unico requisito per accedere a questa agevolazione è che la maggioranza dei condomini approvi tali lavori in assemblea, rappresentata da almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio. È fondamentale, in questo senso, calcolare correttamente le tabelle millesimali.

Ma partiamo dall’inizio e ripercorriamo la storia di questo sgravio fiscale.

Bonus barriere architettoniche

La Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha introdotto una detrazione fiscale del 75% (inizialmente prevista solo per un anno) per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 per eliminare le barriere architettoniche in edifici esistenti. Questa nuova agevolazione si aggiunge alla detrazione già prevista del 50% per interventi volti a rimuovere barriere architettoniche (come definito dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del 78 del TUIR) e al Superbonus (come stabilito dall’articolo 119, commi 2 e 4, del decreto Rilancio), anche se in quest’ultimo caso è necessaria la realizzazione di interventi “trainanti”.

In seguito, la Legge di Bilancio 2023 ha prorogato questa agevolazione fino al 31 dicembre 2025.

La detrazione del 75% si applica per lavori avviati dal 28 maggio 2022 con un costo totale superiore a 70.000 euro, a condizione che il contratto dei lavori, stipulato dal 27 maggio 2022, indichi che tali interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriale, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali.

La detrazione spettante viene detratta dall’imposta dovuta nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro anni successivi. Se il contribuente che ha sostenuto le spese muore, la detrazione non si trasferisce a nessun altro, e lo stesso vale in caso di vendita dell’immobile oggetto degli interventi. Il contribuente originale può continuare a godere della detrazione non utilizzata.

È importante notare che la mancanza dell’indicazione del contratto collettivo nelle fatture relative ai lavori non comporta la perdita della detrazione, a condizione che questa indicazione sia presente nel contratto dei lavori e che il contribuente disponga di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa che attesti l’uso del contratto collettivo per l’esecuzione dei lavori edili associati alla fattura.

Ma chi può beneficiare di questa agevolazione? Scopriamolo insieme.

Beneficiari

I soggetti che possono beneficiare di questa detrazione sono

  • persone fisiche
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • società semplici
  • associazioni tra professionisti e soggetti che generano reddito da impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile al momento dell’inizio dei lavori o al momento in cui sono state sostenute le spese se avvenute precedentemente all’avvio dei lavori.

Per beneficiare dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236/1989, che riguardano le prescrizioni tecniche necessarie per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e delle residenze pubbliche sovvenzionate e agevolate, al fine di superare e rimuovere le barriere architettoniche.