Detrazione acquisto box auto

Detrazione acquisto posto auto

Detrazione acquisto posto auto? Si, purché sia di pertinenza.

Questa è la risposta dell’Agenzia delle Entrate che nella circolare 17/E dedica quattro pagine a questo Bonus non sempre pienamente sfruttato dai contribuenti.

Non tutti sanno, infatti, che lo sgravio fiscale è riconosciuto per:

  • interventi di realizzazione di parcheggi, purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa;
  • acquisto di box e posti auto venduti dall’impresa costruttrice, in relazione alle sole spese di realizzazione e a condizione che queste siano comprovate da un’attestazione rilasciata dal venditore.

Per “realizzazione” di autorimesse o posti auto, si fa riferimento solo gli interventi di “nuova costruzione”. Questo vuol dire che la detrazione non è prevista per i box ricavati nell’ambito di un intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di un immobile esistente.

Altre condizioni per usufruire della Detrazione acquisto box auto

Per godere dell’agevolazione è necessario che il compromesso sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si intende far valere la detrazione, e che dall’atto risulti in maniera evidente la pertinenza tra casa e box auto.

In merito ai pagamenti, poi, l’agevolazione prevede il bonifico parlante, con tutti i riferimenti alla legge che consente di avere il beneficio fiscale.

Tuttavia, è possibile fruire della detrazione anche se il pagamento viene effettuato con un assegno circolare, ma solo al verificarsi di determinate condizioni. Infatti, è necessario che:

  • il pagamento avvenga in presenza del notaio;
  • il venditore, oltre alla certificazione del costo di realizzo, rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito.

Questa stessa documentazione serve nel caso in cui il bonifico utilizzato sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di applicare la ritenuta dell’8% sulle somme spettanti al beneficiario.