Modifica aperture in facciata

Il Tar Lazio ribadisce, tramite la sentenza n. 3329/2020, che per modificare le aperture in facciata di un fabbricato è necessario il permesso di costruire.

Cosa è successo

Il Comune di Roma ha riscontrato alcuni abusi edilizi su un immobile privato, contestando al proprietario la modifica delle aperture sulla facciata dell’edificio, rispetto a quanto depositato al catasto, richiedendo al proprietario il ripristino dello stato dei luoghi con una demolizione e con il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Il proprietario, tramite ricorso al Tar, specificava che c’era stata un’errata rappresentazione delle aperture in facciata nei grafici a corredo della (ora) SCIA, presentata per lavori di manutenzione straordinaria un anno dopo l’acquisto della proprietà.

Il Tar

La risposta dei giudici del Tar, che hanno respinto il ricorso, ha specificato che la DIA presentata faceva riferimento si a lavori di manutenzione straordinaria, ma non dichiarava l’abuso rilevato dal Comune di Roma.

Nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, ex art. 3, comma 1d del D.P.R. n. 380 del 2001, soggetti al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1c del D.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. Tar Lazio, II bis, n. 10930 del 2017); che dunque correttamente l’Amministrazione ne ha ordinato la rimozione, siccome abusiva, ex art. 33 del D.P.R. n. 380 del 2001.

La posizione diversa delle aperture in facciata quindi, realizzata senza il dovuto permesso a costruire, è stata dichiarata abusiva e ne è stata richiesto il ripristino allo stato originale.