Modifica aperture in facciata
Il Tar Lazio ribadisce, tramite la sentenza n. 3329/2020, che per modificare le aperture in facciata di un fabbricato è necessario il permesso di costruire.
Cosa è successo
Il Comune di Roma ha riscontrato alcuni abusi edilizi su un immobile privato, contestando al proprietario la modifica delle aperture sulla facciata dell’edificio, rispetto a quanto depositato al catasto, richiedendo al proprietario il ripristino dello stato dei luoghi con una demolizione e con il pagamento di una sanzione pecuniaria.
Il proprietario, tramite ricorso al Tar, specificava che c’era stata un’errata rappresentazione delle aperture in facciata nei grafici a corredo della (ora) SCIA, presentata per lavori di manutenzione straordinaria un anno dopo l’acquisto della proprietà.
Il Tar
La risposta dei giudici del Tar, che hanno respinto il ricorso, ha specificato che la DIA presentata faceva riferimento si a lavori di manutenzione straordinaria, ma non dichiarava l’abuso rilevato dal Comune di Roma.
La posizione diversa delle aperture in facciata quindi, realizzata senza il dovuto permesso a costruire, è stata dichiarata abusiva e ne è stata richiesto il ripristino allo stato originale.