Revisione tabelle millesimali a Fonte Nuova
A livello condominiale, quando si parla di tabelle millesimali si fa riferimento a quei documenti che riportano:
- le percentuali di proprietà di parti comuni,
- le quote di partecipazione alle spese,
- i diritti di ogni condomino in riferimento alle parti comuni dello stabile in cui risiede.
Una volta approvate, tali tabelle non possono essere modificate. Per una loro revisione è necessaria convocare un’assemblea e ottenere l’unanimità ai voti.
Ci sono solo due casi in cui le tabelle millesimali possono essere riviste a maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio:
- i valori riportati nelle tabelle sono errati;
- le condizioni dell’immobile sono cambiate.
Ed è quello che mi è capitato proprio ultimamente in un condominio a Fonte Nuova in cui i dati riportati nei documenti erano totalmente sbagliati.
Lo studio tecnico Franzetti, quindi, ha effettuato di recente una revisione tabelle millesimali a Fonte Nuova. Approfondiamo.
Revisione tabelle millesimali a Fonte Nuova
Come previsto dalla normativa, le tabelle millesimali devono essere oggetto di revisione quando si riscontrano errori nella loro redazione originaria oppure quando intervengono modifiche rilevanti alla struttura o alla consistenza degli immobili che ne alterano i rapporti proporzionali.
In particolare, con ordinanza del 23 gennaio 2023, n. 1896, la Corte di Cassazione ha precisato che le tabelle millesimali possono essere riviste o modificate solo qualora si verifichi una notevole alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
Tale principio trova fondamento nell’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, il quale stabilisce che tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del Codice Civile, nei seguenti casi:
- quando risulta che sono conseguenza di un errore;
- quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso, il relativo costo è sostenuto da chi ha determinato la variazione.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 69, ai soli fini della revisione dei valori proporzionali contenuti nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, l’unico legittimato passivo è il condominio, rappresentato dall’amministratore, il quale ha l’obbligo di informare tempestivamente l’assemblea della pendenza del giudizio.







