Revisione tabelle millesimali

Revisione tabelle millesimali

Le tabelle millesimali sono quei documenti che riportano le percentuali di proprietà di parti comuni, le quote di partecipazione alle spese e i diritti di ogni condomino in riferimento alle parti comuni dello stabile in cui risiede.

Una volta approvate e definite, tali tabelle non possono essere modificate e per una loro revisione è necessaria l’unanimità dell’assemblea.

Esistono due casi in cui la revisione delle tabelle millesimali può essere effettuata a maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio:

  • i valori millesimali siano conseguenza di un errore;
  • le mutate condizioni dell’immobile.

Revisione tabelle millesimali

Come detto, le tabelle millesimali vanno revisionate in caso di errore o di rilevanti modifiche degli immobili. Secondo la Corte di Cassazione, con ordinanza 23 gennaio 2023, n. 1896, le tabelle millesimali possono essere rivedute o modificate solo in caso di notevole alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.

Infatti, l’articolo 69 delle disposizioni del Codice Civile in materia di tabelle millesimali dice che: “tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 

  • quando risulta che sono conseguenza di un errore; 
  • quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di  incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. 

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini.”